IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1994; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 1995; Visto il proprio decreto n. 110 del 18 settembre 1996, con il quale e' stato istituito il corso di diploma universitario per operatore giuridico d'impresa; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Padova; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorita' accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. L'art. 10, concernente la facolta' di giurisprudenza, e' soppresso. Art. 2. L'art. 11, concernente l'ordinamento del corso di laurea in giurisprudenza, e' soppresso. Art. 3. Dopo l'art. 9 vengono inseriti, con il conseguente slittamento della numerazione degli articoli successivi: l'art. 10, concernente le norme comuni alla facolta' di giurisprudenza, al corso di laurea in giurisprudenza ed ai corsi di diploma afferenti alla facolta' di giurisprudenza; l'art. 11 concernente il corso di laurea in giurisprudenza; l'art. 12 concernente il corso di diploma universitario per operatore giuridico d'impresa. Art. 10. Facolta di giurisprudenza - Corso di laurea in giurisprudenza e corsi di diploma universitario Norme comuni 1. Alla facolta' di giurisprudenza afferiscono: a) il corso di laurea in giurisprudenza, di durata quadriennale; b) il corso di diploma universitario di operatore giuridico d'impresa di durata triennale. 2. I titoli di ammissione per il corso di laurea sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni; i titoli richiesti per l'ammissione ai corsi di diploma afferente alla facolta' di giurisprudenza sono eguali a quelli richiesti per l'ammissione ai corsi di laurea di detta facolta'. 3. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso puo' essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta', in base alle risorse disponibili ed alle esigenze del mercato del lavoro, nel rispetto dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. 4. Tra il corso di laurea ed i corsi di diploma universitario vi e' l'affinita' prevista dall'art. 2, comma 2, della legge n. 341/1990. 5. Nell'ambito dei corsi di laurea e di diploma universitario ai fini del conseguimento del diploma di laurea sono riconosciuti totalmente o parzialmente, ad esclusione delle quattordici annualita' fondamentali ed obbligatorie per il corso di laurea, gli esami sostenuti con esito positivo nel corso di diploma, purche' i relativi insegnamenti siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea al quale si chiede l'iscrizione. 6. Il disposto del precedente comma, senza l'esclusione concernente le materie fondamentali ed obbligatorie, disciplina anche il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo nel corso di laurea ai fini del conseguimento del diploma universitario. 7. Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica: a) individua, nel rispetto di quanto previsto circa le aree disciplinari determinate nel presente ordinamento, gli insegnamenti fondamentali obbligatori; b) determina la durata degli insegnamenti e dei moduli didattici, le modalita' degli eventuali tirocini o altri momenti di formazione pratica; c) individua i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del corso di laurea o di diploma universitario; d) puo' assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso che essi vengano ripetuti con contenuti diversi. 8. Qualora venga attivato un indirizzo previsto nel regolamento di cui al precedente comma, il profilo formativo specificato e' oggetto di certificazione da parte dell'Universita' che conferisce il titolo. 9. Le discipline delle aree obbligatorie, previste per il corso di laurea e per i corsi di diploma universitario, di cui agli ordinamenti piu' oltre riportati sono tratte dai settori scientifico-disciplinari di seguito indicati: A) Per l'area giuridica: 1. Area del diritto amministrativo (della giustizia amministrativa): N10X Diritto amministrativo. 2) Area del diritto bancario e del mercato finanziario: N05X Diritto dell'economia. 3) Area del diritto civile (e del diritto di famiglia): N01X Diritto privato. 4) Area del diritto civile e del diritto commerciale: N01X Diritto privato; N04X Diritto commerciale. 5) Area del diritto commerciale (e del diritto fallimentare): N04X Diritto commerciale; N15X Diritto processuale civile. 6) Area del diritto comparato e comunitario: N02X Diritto privato comparato; N11X Diritto pubblico comparato; N14X Diritto internazionale. 7) Area del diritto comparato, internazionale e comunitario: N02X Diritto privato comparato; N04X Diritto commerciale; N11X Diritto pubblico comparato; N14X Diritto internazionale. 8) Area del diritto costituzionale: N08X Diritto costituzionale. 9) Area del diritto costituzionale e del diritto amministrativo: N08X Diritto costituzionale; N09X Istituzioni di diritto pubblico; N10X Diritto amministrativo. 10) Area del diritto del lavoro (e della previdenza sociale): N07X Diritto del lavoro. 11) Area del diritto ecclesiastico: N12X Diritto canonico e diritto ecclesiastico. 12) Area del diritto internazionale e del diritto comunitario (profili istituzionali): N14X Diritto internazionale. 13) Area del diritto penale: N17X Diritto penale. 14) Area del diritto processuale civile: N15X Diritto processuale civile. 15) Area del diritto processuale penale (e dell'ordinamento giudiziario): N16X Diritto processuale penale. 16) Area del diritto romano: N18X Diritto romano e diritti dell'antichita'. 17) Area del diritto tributario: N13X Diritto tributario. 18) Area della storia del diritto medioevale e moderno: N19X Storia del diritto italiano. 19) Area filosofico-giuridica (alla quale afferisce la disciplina informatica giuridica): N20X Filosofia del diritto. 20) Area storico-giuridica: N18X Diritto romano e diritti dell'antichita'; N19X Storia del diritto italiano. B) Per le altre aree: 1) Area dei metodi organizzativi e gestionali dell'amministrazione: P02A Economia aziendale; P02B Economia e gestione delle imprese; P02D Organizzazione aziendale. 2) Area della finanza e della contabilita' aziendale: P02C Finanza aziendale. 3) Area della sociologia applicata: Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro; Q05D Sociologia dell'ambiente e del territorio. 4) Area dell'economia politica: P01A Economia politica. 5) Area delle scienze dell'amministrazione: Q02X Scienza politica. 6) Area economica: P01A Economia politica; P01B Politica economica; P01D Storia del pensiero economico; P01F Economia monetaria; P01G Economia internazionale; P01H Economia dello sviluppo; P01I Economia dei settori produttivi; P01J Economia regionale. 7) Area economico-finanziaria: P01A Economia politica; P01B Politica economica; P01C Scienza delle finanze; P01D Storia del pensiero economico; P01F Economia monetaria; P01G Economia internazionale; P01H Economia dello sviluppo; P01I Economia dei settori produttivi; P01J Economia regionale. Art. 11. Corso di laurea in giurisprudenza 1. Il corso di laurea in giurisprudenza fornisce adeguate conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione del giurista. Esso afferisce alla facolta' di giurisprudenza ed ha la durata quadriennale. 2. Il corso di laurea in giurisprudenza comprende ventisei annualita' di insegnamento e si conclude con un esame di laurea. 3. La struttura didattica stabilisce le modalita' degli esami di profitto, delle eventuali prove di idoneita' richieste e dell'esame di laurea. 4. Sono fondamentali le seguenti quattordici aree disciplinari: 1) Area del diritto amministrativo; 2) Area del diritto civile; 3) Area del diritto commerciale; 4) Area del diritto comparato e comunitario; 5) Area del diritto costituzionale; 6) Area del diritto del lavoro; 7) Area del diritto internazionale e del diritto comunitario (profili istituzionali); 8) Area del diritto penale; 9) Area del diritto processuale civile; 10) Area del diritto processuale penale; 11) Area del diritto romano; 12) Area della storia del diritto medioevale e moderno; 13) Area economico-finanziaria; 14) Area filosofico-giuridica. 5. Per ciascuna delle aree di cui al comma 4, le strutture didattiche rendono obbligatoria almeno una annualita' d'insegnamento. 6. Deve essere obbligatoriamente attivato un insegnamento annuale per ciascuna delle aree disciplinari del diritto ecclesiastico e del diritto tributario. 7. Per ognuna delle aree di cui ai precedenti commi 4 e 5 dovranno essere assicurate un'adeguata formazione metodologica e l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima. 8. Le facolta' assicurano l'insegnamento delle materie giuridiche che costituiscono oggetto di esame per l'accesso alla magistratura, alle professioni di avvocato e di procuratore legale e di notaio. 9. Sono da considerarsi in statuto tutte le discipline contenute nei settori scientifico-disciplinari contraddistinti dalla lettera "N" Area giuridica (da N01X a N21X) previste dal decreto ministeriale 12 aprile e 6 maggio 1994, e successive integrazioni e modificazioni; ed inoltre: a) Per l'area dei metodi organizzativi e gestionali dell'amministrazione: P02A Economia aziendale; P02B Economia gestionale delle imprese; P02D Organizzazione aziendale. b) Per l'area della finanza e della contabilita' aziendale: P02C Finanza aziendale. c) Per l'area della sociologia applicata: Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro; Q05D Sociologia dell'ambiente e del territorio. d) Per l'area dell'economia politica: P01A Economia politica. e) Per l'area delle scienze dell'amministrazione: Q02X Scienza politica. f) Per l'area economica: P01A Economia politica; P01B Politica economica; P01D Storia del pensiero economico; P01F Economia monetaria; P01G Economia internazionale; P01H Economia dello sviluppo; P01I Economia dei settori produttivi; P01J Economia regionale. g) Per l'area economico-finanziaria: P01A Economia politica; P01B Politica economica; P01C Scienza delle finanze; P01D Storia del pensiero economico; P01F Economia monetaria; P01G Economia internazionale; P01H Economia dello sviluppo; P01I Economia dei settori produttivi; P01J Economia regionale. Per quanto non e' compreso nel presente ordinamento si rinvia al regolamento didattico di facolta'. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Padova, 24 settembre 1996 Il rettore: MURARO