IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  legge  19  novembre 1990, n. 341, concernente la riforma
degli ordinamenti didattici;
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  dell'11  febbraio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1994;
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  del  31  maggio  1995,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 1995;
  Visto il proprio decreto n. 110 del 18 settembre 1996, con il quale
e' stato istituito il corso di diploma  universitario  per  operatore
giuridico d'impresa;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Padova;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   delle  predette  autorita'
accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Padova,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  L'art. 10, concernente la facolta' di giurisprudenza, e' soppresso.
                               Art. 2.
  L'art.  11,  concernente  l'ordinamento  del  corso  di  laurea  in
giurisprudenza, e' soppresso.
                               Art. 3.
  Dopo  l'art.  9  vengono  inseriti,  con il conseguente slittamento
della numerazione degli articoli successivi: l'art.  10,  concernente
le  norme  comuni alla facolta' di giurisprudenza, al corso di laurea
in giurisprudenza ed ai corsi di diploma afferenti alla  facolta'  di
giurisprudenza;   l'art.   11  concernente  il  corso  di  laurea  in
giurisprudenza;  l'art.  12   concernente   il   corso   di   diploma
universitario per operatore giuridico d'impresa.
                              Art. 10.
             Facolta di giurisprudenza - Corso di laurea
         in giurisprudenza e corsi di diploma universitario
                            Norme comuni
  1. Alla facolta' di giurisprudenza afferiscono:
    a) il corso di laurea in giurisprudenza, di durata quadriennale;
    b)  il  corso  di  diploma  universitario  di operatore giuridico
d'impresa di durata triennale.
  2. I titoli di ammissione  per  il  corso  di  laurea  sono  quelli
previsti   dalle   vigenti   disposizioni;  i  titoli  richiesti  per
l'ammissione  ai  corsi  di  diploma  afferente  alla   facolta'   di
giurisprudenza  sono  eguali  a  quelli richiesti per l'ammissione ai
corsi di laurea di detta facolta'.
  3. Il numero degli iscritti a ciascun anno  di  corso  puo'  essere
stabilito  annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di
facolta', in base alle  risorse  disponibili  ed  alle  esigenze  del
mercato del lavoro, nel rispetto dell'art. 9, comma 4, della legge n.
341/1990.
  4. Tra il corso di laurea ed i corsi di diploma universitario vi e'
l'affinita' prevista dall'art. 2, comma 2, della legge n. 341/1990.
  5.  Nell'ambito  dei  corsi di laurea e di diploma universitario ai
fini del  conseguimento  del  diploma  di  laurea  sono  riconosciuti
totalmente o parzialmente, ad esclusione delle quattordici annualita'
fondamentali  ed  obbligatorie  per  il  corso  di  laurea, gli esami
sostenuti con esito positivo nel corso di diploma, purche' i relativi
insegnamenti siano compatibili, anche per i contenuti, con  il  piano
di  studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso
di laurea al quale si chiede l'iscrizione.
  6. Il disposto del precedente comma, senza l'esclusione concernente
le  materie  fondamentali  ed  obbligatorie,  disciplina   anche   il
riconoscimento  degli esami sostenuti con esito positivo nel corso di
laurea ai fini del conseguimento del diploma universitario.
  7. Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma  2,  della
legge n. 341/1990, la struttura didattica:
    a)  individua,  nel  rispetto  di  quanto  previsto circa le aree
disciplinari determinate nel presente ordinamento,  gli  insegnamenti
fondamentali obbligatori;
    b) determina la durata degli insegnamenti e dei moduli didattici,
le  modalita'  degli eventuali tirocini o altri momenti di formazione
pratica;
    c) individua i criteri per la formazione dei piani  di  studio  e
gli   eventuali   indirizzi   del   corso  di  laurea  o  di  diploma
universitario;
    d) puo' assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive  che
ne  specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso che
essi vengano ripetuti con contenuti diversi.
  8. Qualora venga attivato un indirizzo previsto nel regolamento  di
cui  al precedente comma, il profilo formativo specificato e' oggetto
di certificazione da parte dell'Universita' che conferisce il titolo.
  9. Le discipline delle aree obbligatorie, previste per il corso  di
laurea   e  per  i  corsi  di  diploma  universitario,  di  cui  agli
ordinamenti  piu'   oltre   riportati   sono   tratte   dai   settori
scientifico-disciplinari di seguito indicati:
  A) Per l'area giuridica:
  1.    Area    del    diritto    amministrativo   (della   giustizia
amministrativa):
   N10X Diritto amministrativo.
  2) Area del diritto bancario e del mercato finanziario:
   N05X Diritto dell'economia.
  3) Area del diritto civile (e del diritto di famiglia):
   N01X Diritto privato.
  4) Area del diritto civile e del diritto commerciale:
   N01X Diritto privato;
   N04X Diritto commerciale.
  5) Area del diritto commerciale (e del diritto fallimentare):
   N04X Diritto commerciale;
   N15X Diritto processuale civile.
  6) Area del diritto comparato e comunitario:
   N02X Diritto privato comparato;
   N11X Diritto pubblico comparato;
   N14X Diritto internazionale.
  7) Area del diritto comparato, internazionale e comunitario:
   N02X Diritto privato comparato;
   N04X Diritto commerciale;
   N11X Diritto pubblico comparato;
   N14X Diritto internazionale.
  8) Area del diritto costituzionale:
   N08X Diritto costituzionale.
  9) Area del diritto costituzionale e del diritto amministrativo:
   N08X Diritto costituzionale;
   N09X Istituzioni di diritto pubblico;
   N10X Diritto amministrativo.
  10) Area del diritto del lavoro (e della previdenza sociale):
   N07X Diritto del lavoro.
  11) Area del diritto ecclesiastico:
   N12X Diritto canonico e diritto ecclesiastico.
  12) Area del  diritto  internazionale  e  del  diritto  comunitario
(profili istituzionali):
   N14X Diritto internazionale.
  13) Area del diritto penale:
   N17X Diritto penale.
  14) Area del diritto processuale civile:
   N15X Diritto processuale civile.
  15)   Area  del  diritto  processuale  penale  (e  dell'ordinamento
giudiziario):
   N16X Diritto processuale penale.
  16) Area del diritto romano:
   N18X Diritto romano e diritti dell'antichita'.
  17) Area del diritto tributario:
   N13X Diritto tributario.
  18) Area della storia del diritto medioevale e moderno:
   N19X Storia del diritto italiano.
  19) Area filosofico-giuridica (alla quale afferisce  la  disciplina
informatica giuridica):
   N20X Filosofia del diritto.
  20) Area storico-giuridica:
   N18X Diritto romano e diritti dell'antichita';
   N19X Storia del diritto italiano.
  B) Per le altre aree:
  1) Area dei metodi organizzativi e gestionali dell'amministrazione:
   P02A Economia aziendale;
   P02B Economia e gestione delle imprese;
   P02D Organizzazione aziendale.
  2) Area della finanza e della contabilita' aziendale:
   P02C Finanza aziendale.
  3) Area della sociologia applicata:
   Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro;
   Q05D Sociologia dell'ambiente e del territorio.
  4) Area dell'economia politica:
   P01A Economia politica.
  5) Area delle scienze dell'amministrazione:
   Q02X Scienza politica.
  6) Area economica:
   P01A Economia politica;
   P01B Politica economica;
   P01D Storia del pensiero economico;
   P01F Economia monetaria;
   P01G Economia internazionale;
   P01H Economia dello sviluppo;
   P01I Economia dei settori produttivi;
   P01J Economia regionale.
  7) Area economico-finanziaria:
   P01A Economia politica;
   P01B Politica economica;
   P01C Scienza delle finanze;
   P01D Storia del pensiero economico;
   P01F Economia monetaria;
   P01G Economia internazionale;
   P01H Economia dello sviluppo;
   P01I Economia dei settori produttivi;
   P01J Economia regionale.
                               Art. 11.
                  Corso di laurea in giurisprudenza
  1.   Il   corso  di  laurea  in  giurisprudenza  fornisce  adeguate
conoscenze  di  metodo  e  di  contenuti  culturali,  scientifici   e
professionali  per  la  formazione  del giurista. Esso afferisce alla
facolta' di giurisprudenza ed ha la durata quadriennale.
  2.  Il  corso  di  laurea  in  giurisprudenza  comprende   ventisei
annualita' di insegnamento e si conclude con un esame di laurea.
  3.  La  struttura  didattica stabilisce le modalita' degli esami di
profitto, delle eventuali prove di idoneita' richieste  e  dell'esame
di laurea.
  4. Sono fondamentali le seguenti quattordici aree disciplinari:
   1) Area del diritto amministrativo;
   2) Area del diritto civile;
   3) Area del diritto commerciale;
   4) Area del diritto comparato e comunitario;
   5) Area del diritto costituzionale;
   6) Area del diritto del lavoro;
   7)  Area  del  diritto  internazionale  e  del diritto comunitario
(profili istituzionali);
   8) Area del diritto penale;
   9) Area del diritto processuale civile;
   10) Area del diritto processuale penale;
   11) Area del diritto romano;
   12) Area della storia del diritto medioevale e moderno;
   13) Area economico-finanziaria;
   14) Area filosofico-giuridica.
  5. Per ciascuna  delle  aree  di  cui  al  comma  4,  le  strutture
didattiche rendono obbligatoria almeno una annualita' d'insegnamento.
  6.  Deve  essere obbligatoriamente attivato un insegnamento annuale
per ciascuna delle aree disciplinari del diritto ecclesiastico e  del
diritto tributario.
  7.  Per ognuna delle aree di cui ai precedenti commi 4 e 5 dovranno
essere   assicurate    un'adeguata    formazione    metodologica    e
l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima.
  8.  Le  facolta' assicurano l'insegnamento delle materie giuridiche
che costituiscono oggetto di esame per l'accesso  alla  magistratura,
alle professioni di avvocato e di procuratore legale e di notaio.
  9.  Sono  da  considerarsi in statuto tutte le discipline contenute
nei settori scientifico-disciplinari  contraddistinti  dalla  lettera
"N" Area giuridica (da N01X a N21X) previste dal decreto ministeriale
12 aprile e 6 maggio 1994, e successive integrazioni e modificazioni;
ed inoltre:
  a)    Per    l'area   dei   metodi   organizzativi   e   gestionali
dell'amministrazione:
   P02A Economia aziendale;
   P02B Economia gestionale delle imprese;
   P02D Organizzazione aziendale.
  b) Per l'area della finanza e della contabilita' aziendale:
   P02C Finanza aziendale.
  c) Per l'area della sociologia applicata:
   Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro;
   Q05D Sociologia dell'ambiente e del territorio.
  d) Per l'area dell'economia politica:
   P01A Economia politica.
  e) Per l'area delle scienze dell'amministrazione:
   Q02X Scienza politica.
  f) Per l'area economica:
   P01A Economia politica;
   P01B Politica economica;
   P01D Storia del pensiero economico;
   P01F Economia monetaria;
   P01G Economia internazionale;
   P01H Economia dello sviluppo;
   P01I Economia dei settori produttivi;
   P01J Economia regionale.
  g) Per l'area economico-finanziaria:
   P01A Economia politica;
   P01B Politica economica;
   P01C Scienza delle finanze;
   P01D Storia del pensiero economico;
   P01F Economia monetaria;
   P01G Economia internazionale;
   P01H Economia dello sviluppo;
    P01I Economia dei settori produttivi;
   P01J Economia regionale.
  Per  quanto  non  e' compreso nel presente ordinamento si rinvia al
regolamento didattico di facolta'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Padova, 24 settembre 1996
                                                   Il rettore: MURARO